| Deducibilità |
|
|
|
|
PERSONE FISICHE A seguito del decreto legge n.35/2005 è possibile avvalersi di nuove agevolazioni fiscali: Art.14, DECRETO LEGGE N.35/2005. Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S). sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro annui In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa Art.15, comma 1, lettera bis DPR 917/86 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro , per importo non superiore a 2.065,83 euro , a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
A seguito del decreto legge n.35/2005 è possibile avvalersi di nuove agevolazioni fiscali: Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.N.L.U.S. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro all’anno. In alternativa si potrà ancora far riferimento alla vecchia normativa Art.100, comma 2 lettera H) DPR 917/86 le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono deducibili per un importo non superiore a 2065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato.
|
Created by "diciannove"